Iniziamo a verificare il dettaglio di alcune disposizioni presenti nel decreto “Cura Italia”

Credito d’imposta sui canoni di locazione di botteghe e negozi

L’art. 65 del DL 18/2020 ha introdotto un credito d’imposta, per gli esercenti attività d’impresa, pari al 60% del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020 limitatamente agli immobili nella categoria catastale C/1, vale a dire botteghe e negozi.

L’agevolazione sembrerebbe legata alla chiusura di determinate attività prevista dal DPCM 11.3.2020. Tale circostanza potrebbe spiegare perché sono stati esclusi dall’agevolazione i titolari di reddito di lavoro autonomo e le imprese utilizzatrici di altre tipologie di immobili (es. A/10 e D/1), posto che tali soggetti non hanno dovuto interrompere l’attività ex lege.

Restano, invece, inspiegabilmente esclusi dall’agevolazione numerosi fabbricati utilizzati da soggetti chiaramente incisi dalle misure di contrasto al contagio, quali, ad esempio, le palestre (D/6), i cinema e i teatri (D/3), o anche i negozi dei centri commerciali ove classificati in D/8.

È auspicabile che a ciò venga posto pronto rimedio in sede di conversione del DL.

Agevolazioni per autonomi e imprese – Estensione dell’indennità di 600,00 euro alle professioni ordinistiche

Stando alle dichiarazioni rilasciate dal Ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, l’indennità di 600,00 euro, attualmente prevista per lavoratori autonomi, collaboratori e altre specifiche categorie di lavoratori dipendenti iscritti alle diverse Gestioni dell’INPS (artt. 27, 28, 29, 30 e 38 del DL 18/2020), dovrebbe essere estesa anche ai professionisti iscritti a Casse private di previdenza obbligatoria.

L’indennità potrebbe essere erogata solo entro un determinato limite reddituale (che deve ancora essere definito), per questo motivo le singole Casse devono fornire al Ministero il dettaglio del numero di iscritti distinti per fasce di reddito.

Effetti della diffusione del Coronavirus – Moratoria dei finanziamenti a PMI

L’art. 56 del DL 18/2020 dispone misure a sostegno di microimprese e PMI colpite dall’epidemia di COVID-19, prevedendo una moratoria del rientro dalle esposizioni debitorie nei confronti di banche e intermediari finanziari.

In particolare:

– le aperture di credito accordate “sino a revoca” e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti non possono essere revocati fino al 30.9.2020;

– i contratti di prestito non rateale con scadenza anteriore al 30.9.2020 sono prorogati fino alla stessa data e alle medesime condizioni;

– il pagamento delle rate di prestiti o dei canoni di leasing, in scadenza prima del 30.9.2020, è sospeso e il relativo piano di rimborso è rimodulato secondo modalità che garantiscano l’assenza di nuovi e maggiori oneri per le parti.

Per beneficiare di tali misure, le imprese devono comunicare tale intenzione alla banca, corredandola con un’autocertificazione relativa al fatto di aver subito, in via temporanea, una carenza di liquidità che sia conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

Effetti della diffusione del Coronavirus – Sospensione degli adempimenti e dei versamenti

Tenuto conto della sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali prevista dal DL 18/2020 (c.d. “Cura Italia”), occorre considerare, fra l’altro, che:

– i pagamenti dei diritti doganali, in scadenza tra il 17.3.2020 e il 30.4.2020 ed effettuati secondo le modalità previste dagli artt. 78 e 79 del DPR 43/73, sono differiti di ulteriori 30 giorni senza applicazione di interessi (art. 92 co. 3 del DL 18/2020);

-i versamenti relativi all’accisa sui prodotti immessi in consumo nel mese precedente e il versamento della rata di acconto mensile ed eventuale conguaglio a debito dell’accisa sull’energia elettrica in scadenza al 16.3.2020, sono prorogati al 20.3.2020 (art. 60 del DL 18/2020 e comunicato Agenzia delle Dogane e Monopoli 18.3.2020 n. 94480);

Poiché è prevista anche la sospensione degli “adempimenti tributari, diversi dai versamenti”, che scadono nel periodo compreso fra l’8.3.2020 e il 31.5.2020, gli Autori rilevano che:

– le dichiarazioni annuali relative alle accise sull’energia elettrica e sul gas naturale possono essere presentate entro il 30.6.2020;

– lo stesso differimento deve applicarsi ai modelli INTRASTAT.

Resta ferma la scadenza del 31.3.2020, prevista dall’art. 1 del DL 2.3.2020 n. 9, relativa alla:

  • trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2020 rilevanti per la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilate relative al 2019 (modelli 730/2020 e REDDITI PF 2020);
  • consegna ai contribuenti-sostituiti delle Certificazioni Uniche 2020, nonché delle altre certificazioni del sostituto d’imposta relative al 2019 (modelli CUPE, certificazioni in forma libera);
  • trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi agli oneri deducibili e detraibili sostenuti nel 2019 (escluse le spese sanitarie ma comprese quelle veterinarie), da utilizzare per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi.

Scade oggi la proroga di 4 giorni per tutti i versamenti fiscali e contributivi del 16 marzo, concessa

dal Decreto Cura Italia a tutti i contribuenti.

Per i soggetti che svolgono attività in determinati settori particolarmente colpiti dall’emergenza (vedi risoluzione n. 12/E dell’Agenzia delle Entrate) sono sospesi dal 2 marzo e fino al 30 aprile 2020 i termini dei versamenti di:

  • ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, di cui agli artt. 23 e 24 DPR 600/73 che i predetti soggetti operano in qualità di sostituto di imposta;
  • contributi previdenziali1 e assistenziali e premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria.
  • iva, in scadenza nel mese d1 marzo 2020 (es. saldo IVA relatio al 2019 e IVA relativa al mese di febbraio 2020).

Una seconda proroga riguarda i soggetti esercenti attività  d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 17 marzo 2020 (2019 per 1 soggetti solari).

Per questi soggetti sono sospesi i versamenti che scadono nel periodo compreso tra 1’8 marzo e il  31 marzo 2020, re1ativi a:

  • ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, di cui agli artt. 23 e 24 DPR 600/73 e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituto di imposta;
  • contributi previdenziali1 e assistenziali e premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria.
  • iva.

Non tutti i versamenti quindi sono stati prorogati.

Oggi tutti i contribuenti sono chiamati a versare comunque:

  • le ritenute alla fonte operate nel mese di febbraio sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi art. 67, comma 1, lett. 1) del TUIR;
  • le ritenute alla fonte operate nel mese di febbraio sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza e procacciamento di affari;
  • le ritenute del 21% operate nel mese di febbraio sui corrispettivi lordi dovuti per i contratti di locazione breve, stipulati da1 1° giugno 2017 da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, comprese le sublocazioni e le concessioni in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario;
  • 1e ritenute alla fonte operate nel mese precedente sugli interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi, che hanno una periodicità trimestrale);
  • la tassa di concessione governativa per la numerazione e bollatura di libri e registri.

Non riguardano infine i ns. clienti la proroga per i soggetti con sede nei territori delle prime zone rosse o quelli con sede nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi o Piacenza.

Cassa integrazione ordinaria (CIGO) e assegno ordinario

I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa a causa del COVID-19, possono accedere alla Cassa integrazione ordinaria entro il 4° mese dalla sospensione (limite agosto 2020) e per un periodo massimo di 9 settimane

I lavoratori destinatari del sussidio devono risultare dipendenti dal 23 febbraio 2020, non si applica la limitazione dell’anzianità di 90 gg prevista dalla legge.

I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.

I datori di lavoro che presentano la predetta domanda sono dispensati dall’osservanza delle norme su:

  • obblighi di informazione e consultazione sindacale (art.14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148);
  • termini per il procedimento di ammissione al trattamento ordinario di integrazione salariale (art.15, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148);
  • termini per la domanda di assegno ordinario (art.30, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148).

fatta salva l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che possono essere svolti in via telematica.

Come spiegato nel seguito, a tale disposizione possono accedere anche:

– le aziende che al 23 febbraio godevano della integrazione salariale “straordinaria”, sospendendola e usufruendo delle nuove disposizioni ordinarie;

– le aziende che al 23 febbraio avevano in corso un assegno di solidarietà.

La domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa e non è soggetta alla verifica delle causali ordinarie per l’accesso al trattamento (articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148).

I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi nell’ambito di tale disposizione non sono conteggiati ai fini dei seguenti limiti:

  • durata massima complessiva del trattamento ordinario e straordinario di integrazione salariale pari a 24 mesi in un quinquennio mobile (30 mesi per le imprese dell’industria e dell’artigianato edile e lapidei) (art. 4 del D.Lgs. 148/2015);
  • durata massima del trattamento ordinario di integrazione salariale pari a 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane (mentre il trattamento relativo a più periodi non consecutivi non può superare complessivamente la durata di 52 settimane in un biennio mobile) (art. 12 del D.Lgs. 148/2015);
  • durata dell’assegno ordinario erogato dai Fondi di solidarietà che non può essere inferiore a 13 settimane in un biennio mobile e superiore alle durate massime previste per la CIGO e la CIGS
  • (pari, a seconda della causale addotta, a 52 settimane in un biennio mobile, o a 12 mesi, o a 24 o 36 mesi in un quinquennio mobile) (art. 30, c. 1, del D.Lgs. 148/2015);
  • durata massima dell’assegno ordinario erogato dai Fondi di integrazione salariale pari a 26 settimane in un biennio mobile (art. 29, c. 3, del D.Lgs. 148/2015);

e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste.

Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi sulla base di tale disposizione, non si applicano le norme relative ai contributi addizionali di cui agli artt. 5, 29 comma 8, secondo periodo, 3 33, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Limitatamente per il periodo indicato e nell’anno 2020, l’assegno ordinario è concesso sulla base di tale disposizione anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti.

I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori stessi non si applica la limitazione dell’applicazione delle norme sugli ammortizzatori sociali ai soli lavoratori che possiedono un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione (non si applica art. 1, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148).