ART. 18 – MISURE FISCALI E CONTABILI

La pubblicazione del DL 8/4/2020 n. 23 tra le altre cose ha stabilito le regole da seguire per sospendere i versamenti tributari e contributivi.

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

    a) alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e quelle sui redditi assimilati al lavoro dipendente  e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che  i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;

    b) all’imposta sul valore aggiunto (IVA).

    c) al  versamento  dei contributi  previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

Segnaliamo di fare particolare attenzione sulla verifica della riduzione del fatturato del 33 per cento nel 2020 rispetto al 2019, in quanto le regole per l’invio delle fatture elettroniche possono posticipare di dodici giorni la corretta imputazione  del fatturato complessivo del mese di marzo e aprile 2020.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in  un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a  un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020. Non si fa  luogo al rimborso di  quanto già versato.