Bonus mamme 2025

Con la circolare n. 139 del 28.10.2025 l’INPS ha fornito le istruzioni operative per la richiesta del c.d. bonus mamme introdotto dall’art. 6 del D.L. n. 95/2025. 

Destinatarie della misura

Il bonus può essere richiesto:

  • dalle lavoratrici dipendentipubbliche o private, anche assunte con contratto di apprendistato, intermittente o a scopo di somministrazione;
  • dalle lavoratrici autonome iscritte alle gestioni previdenziali obbligatorie (comprese le casse professionali e la Gestione separata).

Restano invece escluse dalla misura le lavoratrici domestiche, le lavoratrici titolari di cariche sociali o non iscritte all’assicurazione generale obbligatoria 

Requisito familiare  

Alla data del 1° gennaio 2025 le lavoratrici devono risultare: 

  • madri con due figli (compresi figli adottivi o in affidamento preadottivo), di cui il più piccolo di età inferiore a 10 anni;
  • madri con tre o più figli (compresi figli adottivi o in affidamento preadottivo), di cui il più piccolo di età inferiore a 18 anni;

Per lavoratrici madri di tre o più figli, il nuovo bonus non viene riconosciuto nei mesi in cui sussiste, anche in parte, un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, in quanto le stesse potranno usufruire fino al 31.12.2026 dell’esonero dei contributi a loro carico nella misura del 100%.  

Possono inoltre accedere al beneficio anche le lavoratrici che perfezionano il requisito familiare con la nascita del secondo o successivo figlio in corso d’anno entro il 31.12.2025.

Il diritto decorre in ogni caso dal mese in cui si perfezionano i requisiti e si estingue al compimento del limite d’età previsto per il figlio minore

Requisito economico

Per accedere al bonus le lavoratrici, in sede di presentazione della domanda, devono autocertificare che la somma dei redditi da lavoro autonomo o dipendente relativi all’anno 2025 sia pari o inferiore a 40.000 euro.

Importo e modalità di erogazione

L’importo del bonus è pari a 40 euro mensili per un massimo di 480 euro. 

Tale somma non è imponibile ai fini fiscali e contributivi e non rileva ai fini ISEE.

Il pagamento avverrà in unica soluzione nel mese di dicembre 2025, oppure entro febbraio 2026 se la domanda viene presentata in tempo non utile per la liquidazione di dicembre. 

Modalità e termini di presentazione delle domande

Le lavoratrici interessate devono presentare apposita istanza all’INPS entro 40 giorni dalla pubblicazione della circolare n. 139, pertanto entro il 07/12/2025. 

Le lavoratrici che perfezionano i requisiti richiesti successivamente a tale data potranno invece presentare la domanda entro il 31 gennaio 2026.

La domanda deve essere presentata attraverso uno dei seguenti tre canali:

– Portale INPS, accedendo con SPID, CIE o CNS sul sito www.inps.it;

– Contact Center Multicanale, ai numeri 803.164 (da rete fissa) o 06 164.164 (da mobile);

– Istituti di patronato.