Circolare informativa sulle spese di trasferta e di rappresentanza
Cercare di condensare in poche righe l’intervento che il legislatore ha operato su questa materia non è compito agevole, tante e varie sono le fattispecie particolari che sfuggono ad un inquadramento volutamente sintetico e generalista.
Ci accingiamo a questo compito con questa consapevolezza al solo fine di dare un inquadramento generale rimandando le casistiche particolari in ambiti diversi
Dal 2025 la deducibilità dal reddito di impresa delle spese di rappresentanza e di trasferta e, in quest’ultimo caso, anche l’esclusione dal reddito di lavoro dipendente dei relativi rimborsi sono, in determinate circostanze, subordinate al pagamento dei medesimi mediante strumenti tracciabili.
L’articolo 1, co.81 della Legge 207/2024 impone questo obbligo per quanto riguarda il sostenimento delle spese di trasferta per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi non di linea.
Per le spese di trasferta non occorre fare più riferimento alle spese sostenuto nell’ambito del territorio comunale o fuori dal territorio comunale in quanto l’art.3 del DLGs 192/2024 in riforma della Irpef e della Ires prevede (nella parte riferita alle trasferte nel territorio comunale) che sono escluse da tassazione i rimborsi spese di viaggio e trasporto.
Nel caso di trasferte fuori del territorio comunale si possono avere tre fattispecie:
(1) indennità forfettaria (escluse dal reddito di lavoro dipendente fino a 46,48 euro/giorno per l’Italia e 77,47 euro/giorno all’estero. La parte eccedente tali rimborsi concorre a formare il reddito del percipiente
(2) rimborso misto (nel caso in cui vengono rimborsate analiticamente le spese di vitto o alloggio insieme alla indennità di trasferta i massimali sono 30,99 per l’Italia e 51,656 per l’estero ridotti ulteriormente della metà nel caso nel caso si rimborsato il vitto e alloggio)
(3) rimborso piè di lista (il rimborso delle spese di vitto, alloggio, traporto e viaggio, compresa la indennità kilometrica, non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente. Le altre spese (ad esempio telefono) non concorrono a formare il reddito nel limite giornaliero di euro 15,49 per l’Italia e 25,82 per l’estero.
Va da sé che questi nuovi obblighi di tracciabilità dovrebbero valere anche nei confronti degli amministratori e/o dei collaboratori coordinati e continuativi.
Resta da dire che le spese di vitto e alloggio sostenute per trasferte all’interno del territorio comunale sono deducibile per il 75% del loro ammontare, mentre quelle sostenute fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore ad euro 180,76 elevato a 258,23 per trasferte all’estero
Poco sopra si parlava di mezzi di pagamento tracciabili, nel dettaglio cosa si intende?
E’ considerato tracciabile il pagamento effettuato tramite moneta elettronica autorizzato tramite app via smatphone, o carta di credito o di debito o bonifici.