Nell’attesa che vengano definite le nuove misure per il contenimento dei costi relativi al gas ed alla energia elettrica, si forniscono indicazioni sul come calcolare correttamente il credito di imposta sulla base dei consumi effettivi registrabili nei periodi agevolati. Quindi, ai fini del conteggio del credito spettante, non è sufficiente considerare l’importo indicato in fattura dal gestore, in quanto lo stesso risulta determinato sulla base di una stima sul consumo e non sul consumo effettivamente operato. Per la quantificazione dello stesso occorre:
- non prendere in considerazione i consumi fatturati in acconto;
- analizzare le letture del contatore ed i quadri di dettaglio relativi alla spesa per la materia energia come riportati nella bolletta. Da considerare anche i periodi indicati nella bolletta sono periodi mensili mentre l’agevolazione va calcolata sul trimestre di riferimento e quindi esiste uno scollamento tra i dati da prendere in considerazione.
Ovviamente questi conteggi non saranno necessari se esiste la possibilità di richiedere al proprio fornitore la comunicazione contenente i dati necessari ai fini del calcolo della agevolazione.
Si rammenta che per poter chiedere al fornitore tutto ciò, è necessario che l’impresa destinataria del contributo per il secondo ed il terzo trimestre dell’anno 2022 si rifornisca dell’energia elettrica o gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel secondo trimestre dell’anno 2019.