Con la conversione in legge del decreto Aiuti ter 8 DL 14472022) si è data conferma che anche per i mesi di Ottobre e Novembre 2022 spettano i crediti di imposta per l’energia ed il gas. Per le imprese energivore (per intendersi quelle iscritte nell’elenco Csea) spetta un credito di imposta del 40%, mentre per le altre imprese (attenzione ora, con contatori di potenza pari o superiori a 4,5 Kw (per i mesi precedenti era di 16,5 KW) è del 30%.

Il prezzo della componente energia, nella media del terzo trimestre 2022, come al solito deve avere avuto un incremento superiore al 30% rispetto al corrispondente periodo del 20198, questo credito nascente dovrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione entro il 31 marzo 2023.

Codici tributo da utilizzare 6983 per le imprese energivore, 6985 per le non energivore, 6986 per le non gasivore e 6984 per le gasivore.

Come al solito questi crediti sono cedibili con le medesime modalità precedenti