Decreto Green Pass sui luoghi  di lavoro

Il DL 127/2021 pubblicato il 21 Settembre ha introdotto importanti novità in materia di Green Pass sui luoghi di lavoro.

Per le aziende con più di 15 dipendenti, quel dipendente sprovvisto di green pass non potendo svolgere il suo compito né accedere nei locali aziendali, viene considerato come assente ingiustificato sino alla presentazione della predetta certificazione. Per ogni giorno di assenza ingiustificata, prevede la norma, non è dovuta la retribuzione né nessun altro compenso, ma non viene più prevista nessuna sospensione del lavoro

Per le aziende con meno di 15 dipendenti, i soggetti privi del green pass possono essere sospesi dal lavoro e possono essere sostituiti con un contratto di sostituzione della dura massima di 10 giorni, rinnovabili per una sola volta. Va da sé che la sospensione, quando decretata, deve avere la stessa durata del contratto di sostituzione.

Tali disposizioni resteranno in vigore sino al 31.12.2021

Tra le altre disposizioni, viene prevista l’applicazione di un prezzo calmierato per i tamponi rapidi, 15 euro invece che 22, sino al 31.12.2021. Per i ragazzi dai 12 ai 18 anni il costo è di euro 8. L’intero costo dei tamponi resta a carico dei lavoratori, ma i test saranno gratuiti per le persone esenti dal vaccino che presentino idonea documentazione medica.