L’art. 39 del DPR 633/72 dispone che:

  • le fatture elettroniche sono conservate in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD);
  • le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate elettro­ni­camente.

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circ. 24.6.2014 n. 18, occorre preliminarmente spe­ci­fi­care che elemento determinante per la distinzione delle fatture elettroniche da quelle cartacee “non è, di per sé, il tipo di formato originario –elettronico o cartaceo utilizzato per la sua crea­zione– bensì la circostanza che la fattura sia in formato elettronico quando viene trasmessa (o messa a disposizione), ricevuta ed accettata dal destinatario”. Non possono, quindi, essere consi­derate elettroniche le “fatture che, seppure create in formato elettronico tramite un software di con­tabilità o un software di elaborazione di testi, siano successivamente inviate e ricevute in formato cartaceo”.

Considerato che:

  • a decorrere dall’1.1.2019, vige l’obbligo pressoché generalizzato di emissione di fatture elet­tro­niche mediante il Sistema di Interscambio con riferimento alle cessioni di beni e alle presta­zio­ni di servizi poste in essere nel settore privato tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato,
  • il processo di conservazione dei documenti elettronici deve concludersi entro tre mesi dal ter­mi­ne di presentazione delle dichiarazioni annuali dei redditi relative al periodo d’imposta cui i documenti si riferiscono,
  • le dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta 2019 dovevano essere presentate entro il 10.12.2020,

ne deriva che il processo di conservazione delle fatture elettroniche emesse e ricevute mediante il Sistema di Interscambio nel 2019 deve concludersi entro il 10.3.2021.

Per approfondire la questione potete scaricare la circolare esplicativa