A fronte della particolare situazione emergenziale causata dal coronavirus nel suo impatto con la realtà economica e di fronte alle limitate risposte offerte dal legislatore sul tema che oggi trattiamo, si illustra la problematica della riduzione del canone di locazione.

L’accordo della sua riduzione, avrebbe, da un lato, l’effetto di evitare il possibile contenzioso per l’eventuale inadempimento del mancato canone e, dall’altro, permettere al proprietario di pagare le imposte dirette sul canone effettivamente percepito.

L’accordo di riduzione del canone dovrà essere fatto pertanto con una scrittura privata (e non solo basato su accordi verbali), non soggetta ad obbligo di registrazione come già riconosciuto dalla stessa Agenzia delle Entrate con la risoluzione n.60/2010. Se si volesse comunque procedere alla registrazione di questo accordo di riduzione, si segnala che la stessa è esentata da imposta di registro e di bollo ex art.19 del DL 133/2014, anche in presenza di una riduzione temporanea, come nel caso che qui si prospetta.

L’eventuale registrazione va effettuata con il mod.69 recandosi presso l’Agenzia delle Entrate per la registrazione; ora considerando che l’accesso al pubblico è interdetto si potrebbe ovviare inviando una Pec alla stessa Agenzia, impegnandosi a registrare il modello una volta recuperata la funzionalità operativa.

In conclusione si ribadisce, comunque,  l’assoluta necessità di documentare la riduzione del canone di locazione con una scrittura privata che, anche se non registrata, è pur sempre efficace ai fini fiscali.