È stato pubblicato sulla G.U. n. 88 del 2 aprile 2020 il D.P.C.M. 1° aprile 2020, che, in attuazione del D.L. 19/2020, proroga fino al 13 aprile 2020 l’efficacia delle disposizioni dei D.P.C.M. dell’8, 9, 11 e 22 marzo 2020, dell’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dell’ordinanza del 28 marzo 2020, adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020.

Rispetto ai precedenti provvedimenti, è stata introdotta la sospensione – oltre che degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblichi e privati – anche delle sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all’interno degli impianti sportivi di qualsiasi tipo.

Resta ancora vigente per l’intero territorio nazionale la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per determinate attività espressamente individuate, e delle attività relative ai servizi alla persona, mentre continuano a essere garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi.

Le disposizioni del D.P.C.M. 1° aprile 2020 producono i loro effetti a far data dal 4 aprile 2020.

Si ricorda che, in tema di sospensione delle attività, è stato successivamente emanato, in applicazione del D.P.C.M. 22 marzo 2020, il Decreto Mise 25 marzo 2020, che ha ridefinito le attività consentite, introducendo alcune specificazioni.

Circa le modalità di esercizio delle attività economiche va ricordato che:

  • ogni tipo di attività, anche quelle sospese, possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile (c.d. smart working); secondo Confindustria sarebbe comunque consentito l’accesso ai locali dell’azienda per svolgere attività di backoffice (indifferibili pagamenti stipendi, pagamenti fornitori, acquisizione di documentazione indispensabile), se non eseguibili da remoto;
  • restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività ammesse, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto della Provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le Amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite. Nell’attesa della risposta da parte del Prefetto, comunque l’attività può essere svolta. Per i soggetti che svolgono attività funzionali ad attività consentite, è possibile svolgere la propria attività esclusivamente per tali soggetti e non per altri clienti;
  • è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici (non è consentita l’attività di vendita di prodotti nelle erboristerie) nonché di prodotti agricoli e alimentari (è consentita l’attività di vendita di prodotti per animali). Secondo i chiarimenti di Confindustria, vista l’emergenza sanitaria globale, queste filiere sono autorizzate anche in relazione a beni destinati all’estero. Nelle Faq del Governo si precisa che studi medici e odontoiatrici possono continuare a operare, nel rispetto dei protocolli di sicurezza, solo in relazione a prestazioni che i professionisti giudichino non rinviabili e sempre previo appuntamento, per evitare la permanenza nelle sale d’attesa;
  • sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della Provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti.

Si evidenzia che le imprese non sospese devono comunque garantire la sicurezza dal contagio dei dipendenti e dei soggetti ivi presenti.  

Si ricorda la necessità di verificare eventuali provvedimenti regionali e locali nelle materie di propria competenza, nei limiti di quanto previsto dal D.L. 19/2020 del 25 marzo 2020 (ossia misure ulteriormente restrittive, legate a esigenze locali di contenimento del rischio sanitario), assunte nelle more dell’adozione di specifici D.P.C.M..

Scarica qui l’elenco dei codici ATECO delle attività non soggette a sospensione, aggiornato alla luce del Decreto Mise 25 marzo 2020.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.