Novità del DL 124/2019 convertito – Istituzione del codice tributo (ris. Agenzia delle Entrate 31.8.2020 n. 48)

( sintesi )

Con la risoluzione 31.8.2020 n. 48, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6916” per l’utilizzo in compensazione, con modello F24, del credito d’imposta per le commissioni addebitate per le transazioni effettuate con strumenti di pagamento elettronici di cui all’art. 22 del DL 124/2019.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa.
In sede di compilazione del modello F24:
– il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati” (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”);
– i campi “mese di riferimento” e “anno di riferimento” sono valorizzati con il mese e l’anno in cui è stata addebitata la commissione che dà diritto al credito d’imposta, rispettivamente nei formati “00MM” e “AAAA”

 

Di seguito si riporta il testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate

Risoluzione Agenzia Entrate 31.8.2020 n. 48

Oggetto: Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per le commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici – articolo 22 decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124

L’articolo 22, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, prevede che agli esercenti attività di impresa, arte o professioni spetta un credito di imposta pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
Il medesimo credito d’imposta, secondo quanto previsto dal comma 1-bis dello stesso articolo 22, spetta altresì per le commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.
Il credito d’imposta di cui ai citati commi 1 e 1-bis spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi dell’esercente, relativi all’anno d’imposta precedente, siano di ammontare non superiore a 400.000 euro.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa. A tal fine, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento.
Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta di cui trattasi, è istituito il seguente codice tributo: “6916” denominato “Credito d’imposta commissioni pagamenti elettronici –articolo 22, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124″.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario“, nella colonna “importi a credito compensati“, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati“.
I campi “mese di riferimento” e “anno di riferimento” sono valorizzati con il mese e l’anno in cui è stata addebitata la commissione che dà diritto al credito d’imposta, rispettivamente nei formati “00MM” e “AAAA”.
Ai sensi del provvedimento della Banca d’Italia del 21 aprile 2020, pubblicato sulla G.U. n. 111 del 30 aprile 2020, i prestatori di servizi di pagamento devono trasmettere agli esercenti, mensilmente e per via telematica, l’elenco delle transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici e le informazioni relative alle commissioni addebitate