Il Decreto del Presidente del Consiglio del 10.04.2020 ha modificato l’elenco delle attività che possono esercitare l’attività a partire dal 14 aprile 2020.
In particolare potranno aprire le attività connesse alla silvicoltura ed utilizzo delle aree forestali; di commercio al dettaglio e ingrosso di carta, cartone e articoli da cartoleria; commercio al dettaglio e ingrosso di libri e commercio al dettaglio di vestiti par bambini e neonati e le attività dirette alla cura e manutenzione del paesaggio con esclusione delle attività di realizzazione.
Le imprese le cui attività non sono sospese devono rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.
Restano sempre consentite, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove e’ ubicata l’attività produttiva, nella quale comunicazione sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite, anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività specificatamente previste, nonché delle filiere delle attività dell’industria dell’aerospazio, della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, autorizzate alla continuazione, e dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali. Il Prefetto, sentito il Presidente della regione interessata, può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, l’attività e’ legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa.
Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. E’ consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.