Nuovi limiti all’utilizzo di contanti – Soglie in vigore dall’1.7.2020 – Novità del DL 124/2019 convertito

Secondo l’art. 18 comma 1 lett. a) del DL 124/2019 convertito (collegato alla legge di bilancio per il 2020), a decorrere dall’1.7.2020 e fino al 31.12.2021, il limite (non raggiungibile) all’utilizzo dei pagamenti in contanti in unica soluzione scenderà da 3.000 a 2.000 euro. La nuova soglia viene introdotta nell’art. 49 del DLgs. 231/2007, che, al comma 1, fa divieto di trasferire denaro contante e titoli al portatore in euro o in valuta estera, a qualsiasi titolo fra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore di trasferimento eguagli o superi la nuova soglia.
Si evidenzia come la nuova soglia coinvolga anche tutti i soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio fra cui i professionisti, che hanno l’obbligo di comunicare al MEF (di norma alle Ragionerie territoriali dello Stato) le infrazioni di cui hanno contezza nell’esercizio delle proprie funzioni o nell’espletamento della propria attività.
Inoltre, a fronte dell’abbassamento della sanzione minima edittale che, dal prossimo 1° luglio, andrà a determinarsi per chi commette l’illecito, nessuna riduzione è oggi prevista per i destinatari degli obblighi antiriciclaggio che omettano di comunicare l’infrazione ai sensi dell’art. 51 co. 1 del DLgs. 231/2007, per i quali la sanzione minima rimarrà a 3.000 euro.