Fringe benefit: regime fiscale dei prestiti ai dipendenti

Con la legge di conversione del decreto Anticipi, cambiano le modalità di determinazione del fringe benefit derivante al lavoratore dai minori interessi corrisposti per i prestiti ricevuti dal datore di lavoro. Il fringe benefit può essere fruito dal dipendente o dai familiari indicati nell’art. 12 del TUIR, anche se non fiscalmente a carico. A decorrere dall’anno 2023, in caso di concessione di prestiti da parte del datore di lavoro al dipendente, occorre verificare se si tratta di un prestito a tasso variabile o a tasso fisso.

Fringe benefit ai dipendenti: limiti, regole e adempimenti per l’applicazione

L’art. 1, comma 16, della legge di Bilancio 2024 (legge n. 213/2023),dispone la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente di cui all’art. 51, comma 3, del TUIR, entro il limite complessivo di 1.000 euro (anziché 258,23 euro), del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori, nonché delle somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Per i lavoratori dipendenti con figli a carico, il limite complessivo è innalzato a 2.000 euro, in riferimento alle medesime tipologie di benefit. Le nuove disposizioni, quindi, confermano, limitatamente al solo periodo d’imposta 2024, in deroga a quanto previsto dall’art. 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del TUIR, che nel valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti rientrano anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Per i lavoratori dipendenti con figli a carico, il limite complessivo è innalzato a 2.000 euro, in riferimento alle medesime tipologie di benefit.

Quali sono le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate per il fringe benefit?

In attesa di nuovi chiarimenti, ricordiamo che, a seguito delle novità introdotte dal decreto Lavoro, l’Agenzia delle Entrate, con circolare 1° agosto 2023, n. 23/E, ha specificato quanto segue:

• il maggior limite di non imponibilità si applica ai titolari di redditi di lavoro dipendente, ma anche di redditi a quest’ultimo assimilati (art. 50 del TUIR); n. 1 11 gennaio 2024

• la condizione di figlio fiscalmente a carico deve essere verificata al 31 dicembre, secondo il principio di unitarietà del periodo d’imposta; 

• al superamento del limite (sia quello ordinario, che quello maggiorato), l’intero valore concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente e non la sola quota eccedente; 

• il fringe benefit a cui si applica il limite maggiorato possono comprendere anche il pagamento o il rimborso delle utenze domestiche (acqua, luce, gas).

La stessa circolare ha, inoltre, chiarito che: 

• il maggior limite si applica per intero a ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, purché a carico di entrambi; 

• hanno diritto all’agevolazione anche i genitori lavoratori che non possono beneficiare della detrazione per figli fiscalmente a carico, in quanto beneficiari dell’assegno unico e universale (AUU); 

• entrambi i genitori hanno diritto al beneficio, nel caso in cui si accordino per attribuire la detrazione per i figli a carico interamente al genitore con il reddito più elevato. 

• i datori di lavoro che applicano il maggior limite sono tenuti a effettuare un’informativa preventiva alle RSU, laddove presenti; tale dichiarazione può essere presentata, al più tardi, entro la conclusione del periodo d’imposta. Le somme relative alle utenze del lavoratore pagate o rimborsate nel corso dell’anno precedente, che si riferiscono a consumi di competenza del medesimo anno, devono essere escluse dalla nuova agevolazione, per evitare la duplicazione del beneficio.

 

Sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale 289/2023 del 22.12.23 le nuove tabelle elaborate dall’ACI per il calcolo del fringe benefit relativo ai veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti e da utilizzarsi a partire dal 1 Gennaio 2024.

Si invitano quindi i diretti interessati a consultare le citate tabelle prima di procedere ai conteggi per i mesi da Gennaio 2024 e seguenti.