Indennità una tantum 200 euro

Con il D.L. 50/2022, in vigore dallo scorso 18 maggio, è stata introdotta una indennità di 200 euro da riconoscere a diverse categorie di soggetti secondo regole e procedure diverse.

Tale misura ha generato da subito numerosi dubbi interpretativi, alcuni dei quali sono stati recentemente chiariti dall’Inps con diversi provvedimenti amministrativi.

 

Lavoratori dipendenti

I datori di lavoro erogheranno in modo automatico nella busta paga di competenza del mese luglio 2022, l’indennità una tantum di euro 200, a condizione che il lavoratore:

  1. Risulti in forza nel mese di luglio, si ritiene che non sia necessario a tal fine essere in forza per l’intero mese di luglio;
  2. Abbia beneficiato per almeno un mese nel periodo dal 01 gennaio 2022 al 23 giugno 2022 dell’esonero contributivo dello 0,80% in quanto percettori di una retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non eccedente l’importo mensile di 2.692 euro;
  3. Abbia rilasciato apposita dichiarazione al datore di lavoro di non essere titolare di trattamenti pensionistici o di appartenere ad un nucleo familiare percettore di reddito di cittadinanza;

La circolare 73/2022 dell’Inps ha inoltre chiarito che i datori di lavoro dovranno, in via automatica, corrispondere l’indennità anche ai lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti e iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo, in presenza dei requisiti previsti ai punti precedenti.

Tali soggetti, soltanto in via “residuale” se privi di un contratto di lavoro subordinato nel mese di luglio 2022, potranno presentare domanda direttamente all’INPS qualora nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate ed abbiano percepito da suddetti rapporti un reddito non superiore a 35.000 euro. 

L’indennità spetta nella misura di 200 euro, anche nel caso di lavoratore con contratto a tempo parziale e viene riconosciuta una sola volta, pertanto, il titolare di più rapporti di lavoro dovrà presentare la dichiarazione al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell’indennità

Si ricorda che l’indennità non è cedibile, sequestrabile, pignorabile e non costituisce reddito ai fini fiscali e ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

Erogato il bonus in busta paga, il datore di lavoro potrà procedere alla compensazione del credito in sede di denuncia contributiva mensile UNIEMENS secondo le indicazioni fornite dall’INPS con i messaggi 2397 e 2505.

 

I percettori di trattamenti previdenziali e assistenziali

Oltre ai lavoratori dipendenti, l’art. 32 DL n. 50/2022 individua tra i beneficiari dell’indennità di 200 euro a carico dell’Inps i soggetti che alla data del 30.06.2022 siano titolari di:

– trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria,

– pensione o assegno sociale;

– pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti;

– trattamenti di accompagnamento alla pensione quali Ape sociale, Ape volontaria, assegni straordinari ecc…

L’indennità viene corrisposta ai soggetti che risultino residenti in Italia alla data del 01.07.2022 che abbiano un reddito personale al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali non superiore a 35000 euro per l’anno 2021.

L’indennità viene corrisposta d’ufficio con la mensilità di luglio ai soggetti aventi diritto senza necessità di presentare alcuna istanza ed è sottoposta a successiva verifica del reddito.

 

Titolari di prestazioni di disoccupazione

L’art. 32 commi 9, 10 e 12 riconosce inoltre l’indennità una tantum anche ai percettori di Naspi e Dis-coll nel mese di giugno 2022, ai percettori nel corso del 2022 di indennità di disoccupazione agricola di competenza dell’anno 2021 percepita nel corso del 2022, ed ai percettori di altre indennità concesse nel 2021 in conseguenza dell’emergenza Covid-19 ad alcune categoria di soggetti quali stagionali e somministrati del turismo e stabilimenti termali, intermittenti, autonomi occasionali, lavoratori dello spettacolo.

Anche in questo caso l’erogazione verrà effettuata direttamente dall’Inps in via automatica senza necessità di presentare alcuna istanza, ma il pagamento avverrà successivamente all’invio, da parte dei datori di lavoro, delle denunce Uniemens relative alle retribuzioni di luglio.

 

SOGGETTI TENUTI ALLA PRESENTAZIONE DI DOMANDA ALL’INPS

Collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co) ex art. 409 cpc, privi di altra copertura previdenziale obbligatoria e non titolari di trattamenti pensionistici, con contratti di co.co.co attivi al 18.5.2022 e reddito per l’anno 2021 derivante da tali contratti non superiore a 35.000 euro;

Lavoratori autonomi dello spettacolo, che possano vantare almeno 50 contributi giornalieri versati al Fondo pensione dei lavoratori dello spettacolo nell’anno 2021 e che per il medesimo anno 2021 abbiano un reddito, derivante da rapporti di lavoro nello spettacolo, non superiore a 35000 euro.

Lavoratori autonomi occasionali di cui all’art. 2222 c.c. che nel periodo di osservazione dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 siano stati privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Ai fini del riconoscimento dell’indennità deve risultare, per l’anno 2021, l’accredito di almeno un contributo mensile e che i lavoratori interessati, alla data del 18 maggio 2022, risultino già iscritti alla Gestione separata dell’Inps.

Incaricati alle vendite a domicilio, titolari di partita iva e con reddito per l’anno 2021 superiore a 5000 euro, già iscritti alla gestione separata Inps alla data del 18.05.2022.

Lavoratori domestici

L’art.32 comma 8 prevede la corresponsione dell’indennità una tantum di 200 euro anche a favore dei lavoratori domestici che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro alla data del 18.05.2022 e per i quali risulti attiva l’iscrizione del rapporto di lavoro nella Gestione dei Lavoratori domestici dell’Inps in presenza delle seguenti condizioni:

  • non essere titolari al momento della domanda di un rapporto di lavoro subordinato o di un trattamento pensionistico di cui al comma 1 dell’art.32;
  • avere un reddito assoggettabile ad irpef nell’anno 2021 non superiore a 35000 euro al netto dei contributi previdenziali e assistenziali.

Modalità di presentazione delle domande

I soggetti di cui all’art. 32 tenuti alla presentazione di apposita domanda potranno presentare l’istanza attraverso i consueti canali messi a disposizione dall’Inps:

  • Istituti di patronato
  • Contact center al numero 803 164 da rete fissa o 06 164164 
  • Credenziali SPID, CNS o CIE sul portale dell’Inps.

La domanda è disponibile sul sito www.inps.it, seguendo il percorso “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati sarà necessario selezionare la categoria di appartenenza per la quale si intende presentare domanda.

I lavoratori domestici potranno presentare la domanda entro il 30.09.2022, per le altre categorie il termine è stabilito al 31.10.2022.

 

Gli altri lavoratori autonomi ed i professionisti

L’articolo 33 estende infine l’indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e dei liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata o alle Casse professionali private.

Le modalità di erogazione dell’indennità per tali categorie di soggetti saranno definite in un decreto di prossima emanazione.