L’art.37 bis comma 1 lett.a) del D.L. 73/2022 ha modificato l’articolo 25 – novies comma 1 del DLGS 14/2019 rideterminando i criteri quantitativi di individuazione del debito iva scaduto e non versato ai fini dell’obbligo di segnalazione da parte della Agenzia delle Entrate per l’allerta fiscale a seguito dell’entrata in vigore del codice della crisi (allerta scatta per il mancato pagamento dell’iva pari ad almeno il 10% del volume d’affari emergente dalla dichiarazione iva dell’anno precedente).  Ancora, tale obbligo scatta naturalmente in presenza di un debito iva da LIPE eccedente l’importo di euro 20.000.

Si ricorda ancora, che anche gli inadempimenti fiscali e previdenziali possono rappresentare una possibile segnalazione di allarme.

In questi casi è altamente consigliabile predisporre un adeguato strumento di pianificazione finanziaria per una analisi dei flussi di cassa prospettici per verificare la possibilità di far fronte alle obbligazioni assunte nei successivi dodici mesi.