Nuovo obbligo di comunicazione per i lavoratori autonomi occasionali

Dal 21 dicembre 2021 è entrata in vigore una nuova disposizione normativa che prevede l’obbligo di comunicare l’avvio dell’attività di un lavoratore autonomo occasionale (ex articolo 2222 c.c.).

Si tratta di quei rapporti di lavoro autonomo la cui prestazione viene resa in maniera non ricorrente e non abituale, che pertanto non necessitano dell’apertura di una partita iva rimanendo il compenso assoggettato alla ritenuta d’acconto del 20% ed alla contribuzione presso la Gestione Separata dell’Inps per importi superiori a 5000 euro lordi annui.

La finalità della nuova comunicazione è evidentemente quella di monitorare e contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha pubblicato le prime indicazioni sul nuovo adempimento con la nota n. 29 dell’11 gennaio 2022.

Quali rapporti comunicare

L’obbligo riguarda i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione (21 dicembre 2021) o, anche se avviati prima, i rapporti ancora in corso all’11 gennaio 2022 (data di emanazione della nota INL n. 29/2022).

Per tutti i rapporti di lavoro in essere all’11 gennaio 2022 e per i rapporti iniziati dal 21 dicembre e già cessati, la comunicazione andrà effettuata entro il 18 gennaio 2022.

Per i rapporti avviati dopo l’11 gennaio 2022, la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione.

Modalità di comunicazione

La comunicazione dovrà essere effettuata all’Ispettorato del Lavoro del luogo ove si svolgerà la prestazione secondo le modalità operative già previste per le comunicazioni dei lavoratori intermittenti.

In attesa che il Ministero del Lavoro aggiorni le procedure, la comunicazione andrà effettuata attraverso l’invio di una e-mail (scarica qui gli indirizzi).

Contenuto della comunicazione

La comunicazione, che potrà essere direttamente inserita nel corpo dell’e-mail, dovrà contenere i seguenti elementi minimi:

– i dati del committente (ragione sociale, sede legale, CF/Partita IVA);

– i dati del lavoratore autonomo occasionale (nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza e C.F.);

– la sede ove il collaboratore svolgerà la propria prestazione lavorativa, ad esempio presso il suo studio, presso la sua abitazione ovvero presso la sede del committente;

– una sintetica descrizione dell’attività;

– l’ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico;

– la data di avvio della prestazione;

– l’arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio ad esempio, un giorno, una settimana, un mese. Qualora l’opera o il servizio abbia una durata superiore al mese, prima della fine del mese deve essere effettuata una nuova comunicazione e questo di seguito sino alla durata plurimensile del contratto.

In mancanza dei dati sopra indicati la comunicazione sarà considerata omessa con applicazione delle relative sanzioni

E’ possibile annullare o modificare una comunicazione già trasmessa in qualunque momento prima dell’inizio dell’attività del prestatore.

Sanzioni

In caso di mancata o ritardata comunicazione è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ogni lavoratore autonomo occasionale.

La sanzione potrà essere più di una laddove gli obblighi comunicazionali omessi riguardino più lavoratori e potrà applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che il committente abbia provveduto ad effettuarne una nuova.