Sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il DL “Sostegni” che prevede un nuovo contributo a fondo perduto per tutti i soggetti che hanno subito un calo almeno del 30% dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 rispetto a quello 2019.

Per sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza COVID-19, è riconosciuto un contributo a fondo perduto “a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario” e che abbiano ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019.

Sono esclusi dal contributo: i soggetti cessati alla data di entrata in vigore del decreto ed i soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del decreto.

La misura è di carattere generale: nel decreto non si fa riferimento a specifici codici ATECO come era avvenuto per il DL “Ristori”, né specifiche esclusioni per i professionisti iscritti alle Casse di previdenza come nel DL “Rilancio”.

Il contributo spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.

L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019.

Tale percentuale è pari al 60%, 50%, 40%, 30% e 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori rispettivamente a 100.000, 400.000, 1 milione, 5 milioni e 10 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019 e, in ogni caso, l’importo del contributo non può essere superiore a 150.000 euro.

È comunque riconosciuto, per i soggetti beneficiari, inclusi quelli che hanno attivato la partita IVA dopo il 1° gennaio 2020, un contributo minimo pari a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

Per ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all’Agenzia delle Entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti. L’istanza deve essere presentata, anche tramite un intermediario abilitato, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.

La data di avvio della procedura telematica sarà stabilita con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate in cui sarà definita anche la modalità di effettuazione dell’istanza ed il suo contenuto informativo.

Di seguito un breve esempio di calcolo del contributo:

  • fatturato 2019 pari a euro 120.000;
  • fatturato 2020 pari a euro 72.000.
    Risulta verificata una perdita di fatturato di almeno il 30% (- 40%).

Occorre adesso calcolare la media mensile del fatturato di ciascuno dei due anni: la media mensile 2019 è pari a 10.000,00 euro (120.000/12) mentre la media mensile del 2020 è pari a 6.000,00 euro (72.000/12).

La differenza tra le due medie è di euro 4.000,00 (10.000,00 meno 6.000,00 euro).

Il contributo spettante è pari ad euro 2.000 cioè la differenza di euro 4.000,00 moltiplicata per il 50% previsto per lo scaglione da 100.000 euro a 400.000 euro di fatturato 2019.