È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 2022 il DM 19 agosto 2022, attuativo dell’indennità una tantum per i lavoratori autonomi e professionisti, si ricorda che l’indennità, fissata dal decreto in commento nella misura pari a 200 euro, spetta a:

  • lavoratori autonomi professionisti iscritti alle gestioni INPS (trattasi ad esempio di artigiani, commercianti, lavoratori agricoli autonomi, professionisti iscritti alla Gestione separata);
  • professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al (ad esempio, dottori commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro, ecc.).

Il decreto stabilisce che i suddetti soggetti devono aver percepito, nel periodo d’imposta 2021, un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro; essere già iscritti alle gestioni sopra indicate alla data del 18 maggio 2022 ed avere partita IVA attiva e attività lavorativa avviata entro la medesima data:; inoltre aver effettuato, entro il 18 maggio 2022, almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità, con competenza a decorrere dall’anno 2020 (tale requisito non si applica ai contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro il 18 maggio 2022).

Per ottenere il contributo è necessario presentare una domanda all’INPS o alla Cassa di appartenenza, secondo i termini, le modalità e lo schema predisposto dai singoli enti.

Per i professionisti con cassa la data ultima per inoltrare l’istanza potrebbe essere quella del 30 novembre 2022.

Il decreto stabilisce, comunque, che l’istanza debba essere corredata da:

  • una dichiarazione del lavoratore, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 nella quale dichiari sotto la propria responsabilità anche il possesso dei requisiti di accesso (ovverosia di essere lavoratore autonomo o libero professionista non titolare di pensione, di non essere percettore delle prestazioni ex artt. 31 e 32 del DL 50/2022, di avere un reddito complessivo nel 2021 non superiore a 35.000 euro, di avere l’iscrizione al 18 maggio 2022 alle citate gestioni e di non aver presentato domanda ad altra forma di previdenza obbligatoria);
  • una copia fotostatica del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale;
  • le coordinate bancarie o postali per l’accreditamento dell’importo relativo al beneficio.

Infine, si ricorda che l’art. 20 del DL 144/2022 (decreto “Aiuti-ter”) – pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2022 – prevede un incremento di 150 euro dell’indennità una tantum ex art. 33 del DL 50/2022. Tuttavia, tale incremento è riconoscibile solo ai lavoratori autonomi e professionisti con reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.