Segnaliamo gli ultimi aggiornamenti conseguenti al DL99/2021 dello scorso 30 Giugno.

  1. Sono sospesi tutti i pagamenti verso l’agente della riscossione che hanno scadenza nel periodo tra l’8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021. Sono comprese in questa sospensione anche le eventuali dilazioni. Queste somme debbono essere pagate entro il 30 Settembre fatta salva la possibilità di chiedere una dilazione;
  2. Per le dilazioni pendenti alla data dell’8 Marzo 2020, linea teorica et al momento, occorrerebbe versare entro il 30 settembre tutte le 18 rate in scadenza nel periodo di sospensione, poiché risulterebbe superata la nuova soglia di decadenza dai piani di rientro di 10 rate non pagate. Per rientrare nella soglia di tolleranza sembrerebbe possibile pagare 9 rate delle 18 si da poter riprendere ad ottobre il pagamento mensili del piano di rateazione ordinario;
  3. Con riferimento alle dilazioni pendenti all’8 marzo 2020 il piano di rientro decade con il mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive. Si può dilazionare nuovamente il debito incluso in rateazione già scadute senza dover corrispondere in anticipo le quote pregresse;
  4. Va da sé che questa ennesima sospensione dei pagamenti comporta altresì il blocco di tutte le attività di recupero da parte dell’agenzia di riscossione.