Nella tarda serata di domenica 22 marzo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri –  Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio  2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di  contenimento  e  gestione dell’emergenza epidemiologica da  COVID-19,  applicabili  sull’intero territorio nazionale.”

Il decreto che esplica gli effetti dal 23 marzo al 3 aprile 2020, prevede che:

  • Sono sospese  tutte  le  attività  produttive  industriali  e commerciali, ad eccezione di quelle specificatamente indicate nell’allegato 1 che si allega e  salvo che siano rispettati i protocolli di sicurezza anti-contagio negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo  2020  fra il Governo e le parti sociali.
  • Le  attività  professionali  non  sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020.
  • Le imprese  le  cui  attività  sono  sospese  per  effetto  del presente decreto completano le attività necessarie alla  sospensione entro il 25  marzo  2020,  compresa  la  spedizione  della  merce  in giacenza.
  • È fatto divieto a tutte le persone fisiche di  trasferirsi  o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati,  in  un  comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si  trovano,  salvo  che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta  urgenza  ovvero  per motivi di salute;- le attività produttive che risultano sospese e quindi non rientranti nell’allegato ministeriale, possono comunque proseguire se organizzate in modalità  a distanza o lavoro agile;
  • Restano  sempre  consentite  anche  le  attività  che   sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali,  previa  comunicazione  al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese  e  le  amministrazioni beneficiarie  dei  prodotti  e  servizi  attinenti   alle   attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga  che  non  sussistano  le  condizioni  di  cui   al   periodo precedente.  Fino  all’adozione  dei  provvedimenti  di   sospensione dell’attività, essa e’ legittimamente esercitata  sulla  base  della comunicazione resa.

Alleghiamo l’allegato con l’indicazione delle attività (censite tramite codice Ateco). Scaricalo qui.